La questione della responsabilità civile di chi opera in nome e per conto delle associazioni sportive dilettantistiche è una questione da sempre aperta visti anche gli elevati numeri del movimento associazionistico sportivo nazionale.

Dedicarsi a questo tipo di associazioni, visto che le stesse non hanno scopo di lucro, rappresenta una sorta di “volontariato sportivo” che sebbene fondamentale per la nostra società, potrebbe essere disincentivato dalle preoccupazioni sulle conseguenze legali che da esso derivano. Molti potrebbero rinunciare preoccupati delle possibili conseguenze legali del loro operare.

Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza occorre innanzitutto distingue fra associazioni riconosciute e non riconosciute.

Ottenendo il riconoscimento l’associazione acquista la personalità giuridica e viene a godere di alcuni importanti privilegi. In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono dell’irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione. Coloro che vantano crediti verso l’associazione potranno agire solo nei confronti dell’associazione aggredendo il suo patrimonio, viceversa non potranno aggredire il patrimonio di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. Per questa ragione, ai fini di tutelare i terzi creditori, l’autorità che concede il riconoscimento esercita di regola un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione dell’associazione negando la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non vi siano sufficienti garanzie patrimoniali. Oggi il riconoscimento ha un carattere meno politico e più tecnico, poiché ha la funzione di controllare, tra le altre cose, che i benefici della responsabilità limitata che conseguono all’acquisto della personalità giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte alle proprie obbligazioni. Potrebbe essere quindi rifiutato ad esempio il riconoscimento ad una associazione che intendesse raggiungere uno scopo troppo ambizioso rispetto alle sue reali disponibilità patrimoniali.

Nelle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, cioè quasi la totalità di quelle esistenti, invece coloro che operano in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’ associazione (art. 38 codice civile).

Pertanto coloro che vengono in contatto con l’associazione, per far valere i loro crediti verso di essa, potranno agire sia nei confronti dell’associazione, aggredendo il suo patrimonio, sia nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione aggredendo il suo patrimonio personale.

Questo potrebbe spaventare coloro che si dedicano alle associazioni sportive dilettantistiche.

Occorre allora, al fine di vivere più serenamente la vita associativa, rammentare due importanti principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. n. 18188/2014).

In primo luogo occorre evidenziare che la mera titolarità della carica non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all’art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, che deve essere fornita dal creditore, che la persona a cui venga richiesto il pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell’associazione stessa. Non conta la carica che si ricopre, conta l’attività in concreto svolta. Se un semplice socio effettuerà un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione il socio che ha effettuato l’ordine risponderà personalmente e solidalmente del pagamento. Viceversa il presidente, nonostante la sua carica, non risponderà delle operazioni concluse da altri in nome e per conto dell’associazione.

In secondo luogo occorre tenere presente che la responsabilità, ex art. 38 codice civile, di chi opera in nome e per conto dell’associazione ha natura accessoria e personale e non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione. Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica quindi alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando invece la permanenza della responsabilità in testa a colui che aveva in origine operato in nome e conto dell’associazione. Se quindi, per esempio, un presidente ha effettuato l’ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione la sua responsabilità ex art. 38 codice civile non si trasferirà in capo al presidente che subentrerà ma rimarrà in capo al vecchio presidente che aveva effettuato l’ordine.