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	<title>Diritto dello Sport &#8211; Studio Legale Di Benedetto</title>
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	<description>Avvocato a Perugia e Monteleone d&#039;Orvieto</description>
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		<title>Minorenni e sport</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:20:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diritto dello Sport]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Quesito inviato da cliente: Buonasera sono il Presidente del Gruppo (omissis). Vorrei porre un quesito in materia di gestione minorenni durante gli spettacoli. Chiaramente ogni spettacolo prevede una trasferta, l&#8217;esibizione e il ritorno a casa. Immagino che senza i genitori la responsabilità ricada esclusivamente sul sottoscritto. Come ci si deve comportare in questi casi? Non [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quesito inviato da cliente:</strong></p>
<p>Buonasera sono il Presidente del Gruppo (omissis). Vorrei porre un quesito in materia di gestione minorenni durante gli spettacoli. Chiaramente ogni spettacolo prevede una trasferta, l&#8217;esibizione e il ritorno a casa. Immagino che senza i genitori la responsabilità ricada esclusivamente sul sottoscritto. Come ci si deve comportare in questi casi? Non vorrei lasciare a casa nessuno ma anche vivere con questa responsabilità sulle spalle. Esiste un modo per sgravarsi di responsabilità? Tipo che i genitori firmano una liberatoria e nominano loro un tutore esterno o interno al gruppo? Esiste una diversa legislazione se si va all&#8217;estero? Grazie infinite.</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>La gestione dei minorenni è sempre molto delicata, le preoccupazioni relative alla loro gestione sono assolutamente giustificate. Ovviamente, in caso di attività con minorenni, sarebbe legalmente preferibile che fossero accompagnati dai genitori. Ma ovviamente ciò non è sempre possibile.<br />
Nel caso allora in cui i genitori, per qualsiasi ragione, non potessero o volessero accompagnare i figli è assolutamente necessario predisporre una liberatoria che limiti le responsabilità di chi opera per conto dell’associazione. E’ infatti chiaro che comunque alcune responsabilità rimarranno sempre in capo alla persona a cui vengono affidati i minorenni.<br />
La liberatoria innanzitutto dimostrerà che i minorenni partecipano alla trasferta con il consenso dei genitori, in secondo luogo informerà i genitori relativamente al mezzo di trasporto, all’attività da svolgere, alla sede dove si pernotta e si consumano pasti ecc., in questo modo i genitori non potranno dire di non essere stati informati. Infine verranno inserite delle clausole che escluderanno la responsabilità dell’associazione e i suoi responsabili, per esempio, per eventuali infortuni durante l’attività svolta.<br />
La liberatoria deve essere però predisposta alla luce del tipo di attività promosse dalle associazioni così da comprendere ogni aspetto ad esse relativo. Non esiste quindi una liberatoria che vada bene per tutte le associazioni. La liberatoria, come ogni altro documento legale, è un “vestito che va cucito addosso” alla situazione da regolare. Ogni associazione ed ogni situazione ha infatti le loro peculiarità.<br />
I genitori, attraverso la liberatoria, affidano i figli all’associazione, quest’ultima poi individuerà tramite le delibere formali dei propri organi il responsabile della trasferta. Se i genitori invece affidassero i figli ad un’altra qualsiasi persona (ipotesi veramente rara) lo dovrebbero fare autonomamente, poi dovrebbero comunicare il nome dell’incaricato all’associazione. Ovviamente questo incaricato scelto direttamente dai genitori accompagnerebbe il minore in trasferta.<br />
Per quanto riguarda le trasferte all’estero va rilevato che il rapporto fra l’associazione ed i minorenni e le loro famiglie rimane comunque regolato dal diritto italiano ma ovviamente si applicheranno anche le leggi dello stato estero dove ci si reca. Quindi, per esempio, attenzione alle normative in tema di fumo e consumo di alcolici. Se vi fossero delle violazioni le forze dell’ordine farebbero inevitabilmente riferimento, in qualità di affidatario dei minorenni, al responsabile del viaggio.<br />
Come detto non sarà mai possibile escludere totalmente la responsabilità delle associazioni e dei suoi incaricati ma provare a limitarla è assolutamente consigliabile.<br />
Il mio suggerimento è quindi quello di rivolgersi ad un legale di fiducia per la predisposizione di un modellino di liberatoria che tenga conto delle specifiche esigenze dell’associazione.</p>
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		<title>Associazioni sportive dilettantistiche &#8211; La responsabilità civile di chi opera per loro</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:18:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>La questione della responsabilità civile di chi opera in nome e per conto delle associazioni sportive dilettantistiche è una questione da sempre aperta visti anche gli elevati numeri del movimento associazionistico sportivo nazionale. Dedicarsi a questo tipo di associazioni, visto che le stesse non hanno scopo di lucro, rappresenta una sorta di “volontariato sportivo” che [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La questione della responsabilità civile di chi opera in nome e per conto delle associazioni sportive dilettantistiche è una questione da sempre aperta visti anche gli elevati numeri del movimento associazionistico sportivo nazionale.</p>
<p>Dedicarsi a questo tipo di associazioni, visto che le stesse non hanno scopo di lucro, rappresenta una sorta di “volontariato sportivo” che sebbene fondamentale per la nostra società, potrebbe essere disincentivato dalle preoccupazioni sulle conseguenze legali che da esso derivano. Molti potrebbero rinunciare preoccupati delle possibili conseguenze legali del loro operare.</p>
<p>Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza occorre innanzitutto distingue fra associazioni riconosciute e non riconosciute.</p>
<p>Ottenendo il riconoscimento l&#8217;associazione acquista la personalità giuridica e viene a godere di alcuni importanti privilegi. In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono dell&#8217;irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell&#8217;associazione. Coloro che vantano crediti verso l&#8217;associazione potranno agire solo nei confronti dell&#8217;associazione aggredendo il suo patrimonio, viceversa non potranno aggredire il patrimonio di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. Per questa ragione, ai fini di tutelare i terzi creditori, l&#8217;autorità che concede il riconoscimento esercita di regola un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione dell&#8217;associazione negando la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non vi siano sufficienti garanzie patrimoniali. Oggi il riconoscimento ha un carattere meno politico e più tecnico, poiché ha la funzione di controllare, tra le altre cose, che i benefici della responsabilità limitata che conseguono all&#8217;acquisto della personalità giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte alle proprie obbligazioni. Potrebbe essere quindi rifiutato ad esempio il riconoscimento ad una associazione che intendesse raggiungere uno scopo troppo ambizioso rispetto alle sue reali disponibilità patrimoniali.</p>
<p>Nelle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, cioè quasi la totalità di quelle esistenti, invece coloro che operano in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’ associazione (art. 38 codice civile).</p>
<p>Pertanto coloro che vengono in contatto con l&#8217;associazione, per far valere i loro crediti verso di essa, potranno agire sia nei confronti dell&#8217;associazione, aggredendo il suo patrimonio, sia nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione aggredendo il suo patrimonio personale.</p>
<p>Questo potrebbe spaventare coloro che si dedicano alle associazioni sportive dilettantistiche.</p>
<p>Occorre allora, al fine di vivere più serenamente la vita associativa, rammentare due importanti principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. n. 18188/2014).</p>
<p>In primo luogo occorre evidenziare che la mera titolarità della carica non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00011328&amp;">all&#8217;art. 38 c.c.</a>, richiedendosi a tal fine la prova, che deve essere fornita dal creditore, che la persona a cui venga richiesto il pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell&#8217;associazione stessa. Non conta la carica che si ricopre, conta l’attività in concreto svolta. Se un semplice socio effettuerà un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione il socio che ha effettuato l’ordine risponderà personalmente e solidalmente del pagamento. Viceversa il presidente, nonostante la sua carica, non risponderà delle operazioni concluse da altri in nome e per conto dell’associazione.</p>
<p>In secondo luogo occorre tenere presente che la responsabilità, ex art. 38 codice civile, di chi opera in nome e per conto dell’associazione ha natura accessoria e personale e non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell&#8217;associazione. Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica quindi alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando invece la permanenza della responsabilità in testa a colui che aveva in origine operato in nome e conto dell’associazione. Se quindi, per esempio, un presidente ha effettuato l’ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione la sua responsabilità ex art. 38 codice civile non si trasferirà in capo al presidente che subentrerà ma rimarrà in capo al vecchio presidente che aveva effettuato l’ordine.</p>
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		<title>Responsabilità associativa nel caso di danno procurato da un allievo a sé stesso</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:16:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Uno dei principali problemi che affliggono le associazioni sportive è rappresentato dalla predisposizione delle misure necessarie al fine di evitare che i propri soci possano procurare a loro stessi. Come noto a tutti coloro che si dedicano all&#8217;associazionismo sportivo le associazioni devono fronteggiare da un lato il problema della mancanza spesso di risorse sufficienti a [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei principali problemi che affliggono le associazioni sportive è rappresentato dalla predisposizione delle misure necessarie al fine di evitare che i propri soci possano procurare a loro stessi.</p>
<p>Come noto a tutti coloro che si dedicano all&#8217;associazionismo sportivo le associazioni devono fronteggiare da un lato il problema della mancanza spesso di risorse sufficienti a rendere completamente sicuri i locali destinati agli allenamenti, dall&#8217;altro il fatto che tale difficoltà sicuramente non rappresenti una causa di esclusione di responsabilità dell’associazione.</p>
<p>Ciò premesso è necessario che tutti gli operatori del settore si domandino quali sono i limiti per definire la responsabilità associativa in caso di socio che procuri danno a se stesso.</p>
<p>Naturalmente minore sarà l’età degli allievi e maggiori dovranno essere le cautele e le precauzioni assunte dall’associazione.</p>
<p>Facciamo un esempio: immaginiamo che un allievo di 6 anni si rompa un braccio inciampando su un attrezzo appoggiato sul pavimento invece che nell’apposito ripostiglio.</p>
<p>Va innanzitutto premesso che ai casi di danno autoprocurato non si applica la disciplina dettata <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002140&amp;">dall&#8217;art. 2047 c.c.</a>, concernente il &#8220;Danno cagionato dall&#8217;incapace&#8221; (disposizione che prevede, nel comma 1, che: &#8220;In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell&#8217;incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.&#8221;). Secondo la giurisprudenza infatti detta presunzione è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci i quali cagionino danni, e non trova pertanto applicazione nell&#8217;ipotesi inversa di incapaci i quali siano i soggetti passivi dell&#8217;evento di danno .</p>
<p>In linea con l&#8217;insegnamento della Suprema Corte di Cassazione espresso anche dalle SSUU (cfr. 9346/2002), in caso di sinistro autoprocuratosi dal socio nei locali gestiti dall&#8217;associazione (o delle sue pertinenze), la responsabilità dell&#8217;associazione va letta in chiave contrattuale. L&#8217;accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione del socio nella struttura gestita dall&#8217;associazione determinano l&#8217;instaurazione di un vincolo negoziale, da cui sorge in capo agli incaricati dall&#8217;associazione un&#8217;obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità del socio nel tempo in cui questi fruisce della prestazione associativa, anche al fine di evitare che il socio procuri danno a se stesso (cfr. Cass. 3680/2011 e Cass. 22752/2013).  Tra insegnante e socio si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell&#8217;ambito del quale l&#8217;insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l&#8217;allievo si procuri da solo un danno alla persona.</p>
<p>La qualificazione giuridica in termini contrattuali della responsabilità dell’insegnante implica, in punto di onere probatorio, che il danneggiato debba esclusivamente dimostrare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto mentre sull&#8217;associazione grava, ex <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00003072&amp;">art. 1218 c.c.</a>, l&#8217;onere di provare che l&#8217;evento dannoso è stato determinato da causa a lei non imputabile: la prova, pertanto, che incombe sulla associazione si incentra nella dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che questo, ciò nonostante, si è verificato per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata alle circostanze del caso concreto.</p>
<p>Dal punto di vista legale il problema è proprio il dimostrare che un evento non è né prevedibile né superabile. Ritornando al nostro esempio da un lato si potrebbe affermare che l&#8217;associazione è responsabile in quanto è evidente che appoggiare un attrezzo sul pavimento può determinare la caduta di un allievo che cammina su un pavimento sul quale non dovrebbe esserci alcun attrezzo. Dall&#8217;altro si potrebbe replicare che la persona incaricata dall&#8217;associazione di gestire la palestra non può prevedere né impedire che qualcuno possa appoggiare, nemmeno temporaneamente, un attrezzo in un posto non consono e che è chiaro che basta lasciare un attrezzo sul pavimento per 20 secondi per far magari cadere un socio che sta passando in quel momento. Questo esempio, nella sua semplicità, evidenzia come anche episodi veramente banali all&#8217;interno di una struttura sportiva possono determinare responsabilità per l&#8217;associazione.</p>
<p>Alle associazioni non rimane quindi che fare tutto il possibile per rendere sicuri i locali in cui operano con la consapevolezza però che le variabili che possono determinare che un socio causi danno a sè stesso sono infinite e prevederle e/o prevenirle tutte è praticamente impossibile.</p>
<p>Da qui la necessità di una assicurazione che copra ogni rischio.</p>
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