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	<title>Famiglia, separazione e divorzio &#8211; Studio Legale Di Benedetto</title>
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	<description>Avvocato a Perugia e Monteleone d&#039;Orvieto</description>
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		<title>Differenza fra separazione di fatto e separazione legale dei coniugi</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dibenedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia, separazione e divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Spesso mi viene chiesta la differenza fra separazione di fatto e separazione legale fra coniugi, questa è una questione molto importante perché le due situazioni hanno degli effetti legali completamente diversi e non vanno confuse. La separazione legale è prevista dall&#8217;ordinamento e può essere giudiziale o consensuale. Nel primo caso non vi sarà accordo tra [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso mi viene chiesta la differenza fra separazione di fatto e separazione legale fra coniugi, questa è una questione molto importante perché le due situazioni hanno degli effetti legali completamente diversi e non vanno confuse.<br />
La separazione legale è prevista dall&#8217;ordinamento e può essere giudiziale o consensuale. Nel primo caso non vi sarà accordo tra i coniugi sulla separazione stessa e/o sulle modalità della separazione in termini di affidamento dei figli, mantenimento questioni patrimoniali in generale. La separazione invece è consensuale quando le parti oltre a essere d&#8217;accordo sulla separazione avranno trovato un accordo relativamente alle modalità di separazione in termini di affidamento dei figli, mantenimento e questioni patrimoniali in generale.<br />
Sia in caso di separazione consensuale che giudiziale vi è comunque l&#8217;intervento del giudice in quanto nel primo caso lo stesso interverrà con una sentenza che determinerà i termini della separazione, nel secondo caso il giudice interverrà omologando i patti raggiunti ai coniugi al fine di rendere esecutivi.<br />
La separazione legale, sia essa giudiziale o consensuale, determina, fra le altre cose, la sospensione dell&#8217;obbligo di coabitazione dei coniugi, dell&#8217;obbligo di assistenza morale, di collaborazione ( salvo la collaborazione che riguardi i figli) e di fedeltà. Proprio la sospensione di questi obblighi consentirà ai coniugi di vivere più serenamente il loro distacco in quanto, non dovendo più rispettare tali obblighi, potranno vivere liberamente senza preoccuparsi di possibili reazioni legali da parte dell&#8217;altro coniuge. Pensiamo per esempio al coniuge che, in quanto separato, potrà abbandonare la casa familiare in cerca di un nuovo alloggio dove ricostruire una nuova vita. Pensiamo altresì al coniuge che potrà frequentare nuovi partner senza essere accusato d’ infedeltà. Per tali ragioni è consigliabile che i coniugi si separino legalmente sia se la decisione di separarsi è stata presa da un coniuge sia se è stata presa congiuntamente dalla coppia. In questo senso confrontarsi con il proprio avvocato matrimonialista di fiducia è essenziale.<br />
Nel nostro ordinamento non è invece disciplinata la separazione di fatto e cioè quella situazione di fatto che si crea quando i coniugi separano le loro vite senza formalizzare questa scelta davanti al giudice. Sebbene questa scelta possa essere accompagnata da accordi fra i coniugi sia relativamente all&#8217;affidamento dei figli sia relativamente alle questioni patrimoniali, la separazione di fatto rappresenta comunque un rischio per i coniugi perché ognuno di essi potrebbe, anche pretestuosamente, agire per rilevare la violazione da parte dell&#8217;altro coniuge di uno di quegli obblighi che viceversa vengono sospesi da separazione legale.<br />
Per queste ragioni, quando il rapporto affettivo con il coniuge termina, è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato divorzista per procedere formalmente con la separazione legale,  per gestire la situazione con più chiarezza evitando sorprese.</p>
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		<title>Facebook nelle separazioni e divorzi</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dibenedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia, separazione e divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Quando una coppia si lascia può accadere che i rapporti fra le persone si deteriorino fino a causare atteggiamenti astiosi e di forte contrasto. Rispetto al passato esistono ora i cosiddetti &#8220;social&#8221;, di cui il più famoso è sicuramente Facebook, i quali consentono con estrema facilità di condividere con altre persone i con pensieri. I [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Quando una coppia si lascia può accadere che i rapporti fra le persone si deteriorino fino a causare atteggiamenti astiosi e di forte contrasto. Rispetto al passato esistono ora i cosiddetti &#8220;social&#8221;, di cui il più famoso è sicuramente Facebook, i quali consentono con estrema facilità di condividere con altre persone i con pensieri.<br />
I social rappresentano sicuramente un&#8217;opportunità per le persone ma altresì un rischio dal punto di vista legale se vengono utilizzati in modo scorretto al fine di offendere e denigrare pubblicamente il proprio ex partner.<br />
Sarà compito quindi dell&#8217;avvocato divorzista informare il proprio assistito anche su questi aspetti, ciò affinché l&#8217;assistito possa gestirsi sotto ogni aspetto senza commettere errori.<br />
Il consiglio che intendo dare con questo articolo è quello di valutare sempre un grande attenzione cosa pubblicare e non lasciarsi mai andare a commenti scritti d&#8217;impulso perché questi potrebbero causare procedimenti sia in sede civile che penale.<br />
Procedimenti che poi potrebbero avere effetti anche in sede di separazione o divorzio.<br />
Facciamo un esempio, immaginiamo che un partner descriva, in un post, l&#8217;altro come persona “stupida e scorretta”.<br />
Questa frase sicuramente lede la dignità e la reputazione della persona alla quale si riferiscono le parole usate. Lo stesso quindi potrà agire sia in sede civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno e  la rimozione del post incriminato, sia in sede penale affinché l&#8217;altro partner sia  condannato per il reato di diffamazione.<br />
Ritengo utile infine precisare che cancellare un post dalla propria bacheca non è necessariamente sufficiente ad eliminare il misfatto in quanto lo stesso post potrebbe essere stato condiviso oppure, tramite la posizione di &#8220;like&#8221; o altro meccanismo dei social, potrebbe essere stato visto da altre persone prima della rimozione o nonostante la stessa.<br />
Inoltre esistono dei modi per provare la pubblicazione di un post anche nel caso in cui lo stesso venga cancellato. Pertanto anche pensare di impedire all&#8217;altra parte di provare l&#8217;offesa cancellando il post può essere improduttivo e efficace.<br />
L&#8217;avvocato matrimonialista deve spiegare anche questi aspetti all&#8217;assistito in quanto la separazione e il divorzio, soprattutto se mal gestiti, possono provocare una sofferenza psicologica tale da compromettere la lucidità di analisi degli interessati i quali devono essere quindi aiutati dal proprio avvocato a ponderare ogni comportamento al fine di consentire la migliore gestione possibile del delicato momento che si sta attraversando.<br />
Concludendo coloro che, volontariamente o involontariamente, devono affrontare una separazione o un divorzio è bene che facciano valere le loro ragioni nelle opportune sedi evitando comportamenti che potrebbero viceversa risultare per loro controproducenti esponendoli ad una azione giudiziaria a loro carico siete civile che penale.</p>
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		<title>Accordi sull’affidamento dei figli</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dibenedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia, separazione e divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’astio che può intercorre fra due persone che si lasciano può essere talmente forte da compromettere il confronto sulle scelte relative ai figli i quali, invece, dovrebbero rimanere i più tutelati in quanto soggetti deboli. Affrontare la questione dell’affidamento dei figli in maniera seria e senza che un eventuale astio fra le parti comprometta il [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>L’astio che può intercorre fra due persone che si lasciano può essere talmente forte da compromettere il confronto sulle scelte relative ai figli i quali, invece, dovrebbero rimanere i più tutelati in quanto soggetti deboli.<br />
Affrontare la questione dell’affidamento dei figli in maniera seria e senza che un eventuale astio fra le parti comprometta il confronto è doveroso sia per le parti stesse che per l&#8217;avvocato divorzista che deve svolgere proprio la funzione di mediatore aiutando i propri clienti a valutazioni lucide e ponderate nell&#8217;interesse dei figli.<br />
Quando finisce un rapporto di coppia, sia la stessa sposata o meno, e sorgono contrasti con riferimento all’affidamento dei figli occorre sempre tenere presente che l’ultima parola sulla validità degli accordi presi spetta al giudice che quindi potrà “omologarli”, se ritenuti congrui nell’interesse dei figli, o meno.<br />
Oltre al ruolo dell&#8217;avvocato matrimonialista, che deve assistere i propri assistiti suggerendo soluzioni che tutelino non solo le esigenze dei genitori ma anche quelle dei figli, la legge prevede il ruolo del giudice che valuterà se gli accordi presi dalle parti in sede di trattativa siano rispettosi degli interessi dei figli.<br />
Sia in caso di separazione, di divorzio ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti del giudice è rappresentato dall&#8217;esclusivo interesse morale e materiale dei figli  (previsto in passato dall&#8217;art. 155 c.c. ed oggi dall&#8217;art. 337-ter) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti .(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 22/05/2014, n. 11412; 20/06/2012, n. 10174; 18/03/2010, n. 6606; 3/08/2007, n. 17043).<br />
Talvolta si pensa che i coniugi si possano accordare sulla gestione dei figli come vogliono, ma non è così però. Anche in sede di separazione consensuale occorrerà quindi che anche gli accordi fra i coniugi siano equilibrati e ben ponderati affinché, appunto, vengano &#8220;omologati&#8221; dal Giudice e diventino efficaci.<br />
Il principio è che, qualunque sia il rapporto fra i genitori, lo sviluppo psico-fisico dei figli deve essere tutelato, ad ogni costo. Non si può non condividere questo principio.</p>
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		<title>Trasferimento della casa familiare per morte del coniuge</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dibenedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia, separazione e divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le situazioni che possono venirsi a creare a seguito di una separazione o di un divorzio possono essere le più varie. Questa volta ho deciso di di affrontare questa domanda: cosa succede se la casa familiare assegnata in sede di separazione o divorzio alla madre ed ai figli venga trasferita ad un’altra persona per morte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegaledibenedetto.it/trasferimento-della-casa-familiare-per-morte-del-coniuge">Trasferimento della casa familiare per morte del coniuge</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegaledibenedetto.it">Studio Legale Di Benedetto</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Le situazioni che possono venirsi a creare a seguito di una separazione o di un divorzio possono essere le più varie.</p>
<p>Questa volta ho deciso di di affrontare questa domanda:</p>
<p>cosa succede se la casa familiare assegnata in sede di separazione o divorzio alla madre ed ai figli venga trasferita ad un’altra persona per morte del coniuge ( in caso di separazione) e dell’ex coniuge ( in caso di divorzio) ? La madre ed i figli possono continuare ad abitarla o se ne devono andare ?</p>
<p>Per rispondere occorre subito precisare che l&#8217;assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto al perseguimento del prioritario interesse dei figli, che costituisce il presupposto inderogabile dell&#8217;assegnazione.</p>
<p>Qualora, dunque, la proprietà dell&#8217;immobile oggetto del provvedimento di assegnazione sia stata trasferita ad un terzo, quest&#8217;ultimo è in ogni caso tenuto a rispettare il diritto di godimento del coniuge assegnatario quale &#8220;vincolo di destinazione collegato all&#8217;interesse dei figli&#8221;, ed è escluso ovviamente qualsiasi obbligo di pagamento da parte della madre e dei figli per tale godimento. Conseguentemente, come anche recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 29-01-2018, n. 2106) non è possibile ritenere che il diritto di assegnazione della casa familiare si sia estinto per il solo effetto della morte del coniuge ( in caso di separazione) e dell’ex coniuge ( in caso di divorzio) dell&#8217;affidatario della prole trattandosi di un diritto personale di godimento &#8220;sui generis&#8221; che, proprio in virtù di quel vincolo di destinazione di cui dicevamo poco fa, si estingue solo per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l&#8217;assegnazione, vale a dire la presenza di prole minorenne o di prole maggiorenne economicamente ancora non indipendente ovvero, come previsto <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC0000015180&amp;">dall&#8217;art. 337-sexies c.c.</a>, nel caso di passaggio a nuove nozze oppure di convivenza more uxorio o di non utilizzo dell&#8217;immobile da parte del coniuge beneficiario.</p>
<p>La madre ed i figli possono stare quindi tranquilli, il loro diritto sarà tutelato.</p>
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		<title>Mantenimento del coniuge in caso di separazione</title>
		<link>https://www.studiolegaledibenedetto.it/mantenimento-del-coniuge-in-caso-di-separazione</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dibenedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia, separazione e divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Questione sicuramente di grande importanza è quella relativa al mantenimento del coniuge in caso di separazione. Nella separazione personale l&#8217;obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi di mantenere un [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Questione sicuramente di grande importanza è quella relativa al mantenimento del coniuge in caso di separazione.</p>
<p>Nella <a href="http://www.studiolegaledibenedetto.it/i-servizi-legali/diritto-di-famiglia-separazioni-e-divorzi">separazione personale</a> l&#8217;obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi in costanza di convivenza matrimoniale. Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell&#8217;altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all&#8217;altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (con riferimento ad un notissimo personaggio pubblico la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, in favore della moglie, che pure gode di una ottima posizione economica complessiva, un assegno di mantenimento pari a euro due milioni mensili, tenuto conto della ben superiore posizione del marito, definito uno degli uomini più ricchi al mondo, il quale oltretutto aveva ammesso di averle assicurato un tenore di vita «assolutamente al di fuori di ogni norma» e di disporre di un patrimonio «ultracapiente», senza che tale determinazione comportasse la realizzazione di uno scopo eccessivamente consumistico, o comunque fosse destinata alla capitalizzazione o al risparmio, tenuto anche conto della durata del matrimonio e del contributo da lei apportato alla vita familiare) (Cass. civ. Sez. I, 16-05-2017, n. 12196).</p>
<p>Come anche di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in caso di separazione, i &#8220;redditi adeguati&#8221; cui va rapportato, ai sensi <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002799&amp;">dell&#8217;art. 156 c.c.</a>, l&#8217;assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell&#8217;addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la separazione dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, (Cass. n. 12196 del 16/05/2017, rv. 644070 &#8211; 01). ( Cass. civ. Sez. VI &#8211; 1 Ordinanza, 04-12-2017, n. 28938) .</p>
<p>La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l&#8217;assegno e l&#8217;impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell&#8217;attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un&#8217;attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d&#8217;età e di salute (Cass. civ. Sez. VI &#8211; 1 Ordinanza, 30-10-2017, n. 25781).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegaledibenedetto.it/mantenimento-del-coniuge-in-caso-di-separazione">Mantenimento del coniuge in caso di separazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegaledibenedetto.it">Studio Legale Di Benedetto</a>.</p>
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